Guida ai servizi


F.A.Q.

Che cos'è il cosiddetto P.C.T. (processo civile telematico)

Il processo civile telematico (PCT) è il progetto del Ministero della Giustizia che si pone l'obiettivo di automatizzare i flussi informativi e documentali tra utenti esterni (avvocati e ausiliari del giudice) e uffici giudiziari relativamente ai processi civili, secondo le regole tecnico-operative previste. L'obiettivo è di rendere più efficiente e veloce lo svolgimento dei processi civili mediante l’uso di strumenti quali la firma digitale e la posta elettronica certificata (PEC). Dopo le prime sperimentazioni e una diffusione iniziale localizzata, si va verso una sempre maggiore estensione sia territoriale che di funzionalità. L’informatizzazione della Giustizia è ormai un percorso obbligato per garantirne efficienza e celerità con risparmio di costi. Per ulteriore dettaglio vedi la F.A.Q. "principali applicazioni del p.c.t."

E' possibile gestire gli atti del processo in modalità telematica?

Si, il Tribunale di Avezzano è abilitato a tutti i servizi del processo telematico CIVILE.
E', quindi, possibile veicolare tutti gli atti del processo attraverso trasmissioni telematiche, come può essere riscontrato all'indirizzo "Servizi Online Uffici Giudiziari"

Esiste la possibilità di gestire il processo PENALE telematico?

No, nonostante una fase avanzata di sperimentazione, il processo penale è per ora per la gran parte gestito col metodo tradizionale cartaceo.
Sono, tuttavia, in atto numerosi sforzi per allineare il processo penale a quello civile

Ho sentito parlare di notificazioni telematiche. Cosa sono?

Nel processo civile è obbligatorio inoltrare le comunicazioni e le notificazioni per via telematica ai soli professionisti tenuti per legge a fornirsi di casella di posta elettronica certificata nonché a tutte le pubbliche amministrazioni.
Nel processo penale le notificazioni saranno obbligatorie per difensori e ausiliari del giudice. Questo significa che la cancelleria o gli ufficiali giudiziari, a seconda dei casi, saranno obbligati ad effettuare ai suddetti destinatari le comunicazioni dovute per legge esclusivamente utilizzando la posta elettronica certificata.
Per il momento resta l'obbligatorietà della comunicazione al privato tramite gli strumenti tradizionali della notifica a mezzo ufficiale giudiziario o agente postale.

Principali applicazioni del P.C.T. (I area)

Tratto dal Sito del Ministero della Giustizia:    

Le principali applicazioni del PCT si possono riassumere in tre macro aree, la prima delle quali qui sotto riportata:

-         CONSULTAZIONI VIA INTERNET (PolisWeb)

La consultazione telematica dei registri di cancelleria, consente agli utenti esterni qualificati, avvocati ed ausiliari del giudice, di conoscere lo stato del procedimento in cui sono costituiti o in cui operano, in tempo reale… consultando via internet i dati di registro relativi ai procedimenti civili, previa autenticazione forte sul proprio punto di accesso.

Tramite il sistema denominato  PolisWeb PCT, disponibile attraverso le funzionalità di un punto di accesso iscritto nell’elenco pubblico dei punti di accesso (elenco disponibile sul sito http://www.processotelematico.giustizia.it – sezione Punti di Accesso)

L’utente, dopo l’autenticazione secondo le modalità previste dal D.M. n. 44 del 21/2/2011 ha l’accesso in tempo reale non solo ai dati dei registri di cancelleria, ma anche agli atti del fascicolo in formato elettronico (qualora trasmessi per via telematica da avvocati, consulenti o magistrati oppure acquisiti dalle cancellerie tramite le funzionalità di scansione presenti nei sistemi dei registri).

Il Portale dei Servizi Telematici, così come regolamentato dal D.M. 44/2011 e dalle richiamate specifiche tecniche di cui al decreto del 18 luglio 2011, mette a disposizione servizi per la consultazione delle informazioni relative ai procedimenti civili presso un ufficio giudiziario.

La consultazione, che riguarda sia i dati che descrivono l’iter del procedimento (dati dei registri di cancelleria) sia il contenuto documentale del fascicolo processuale, è soggetta ai vincoli di accesso definiti dalla normativa vigente.

Sono definite, pertanto, delle stringenti regole di visibilità delle informazioni in funzione del ruolo che l’utente svolge nell’ambito dello specifico procedimento. A tale scopo è richiesta l’identificazione c.d. “forte”, tramite token crittografico (smart card , chiavetta USB o altro dispositivo sicuro), del soggetto che accede al servizio.

Nell’area pubblica è disponibile una particolare modalità di consultazione, definita anonima, che permette di conoscere i soli dati di gestione dell’iter processuale

Nella sezione Servizi è disponibile per il cittadino il servizio di consultazione dello stato del procedimento e dei dati contenuti nei registri di cancelleria.

L’accesso al servizio è pubblico, senza necessità di autenticazione.

Le informazioni sono restituite e visualizzate in forma anonima.

In particolare, sono sottoposti ad oscuramento:

o   i dati anagrafici delle parti processuali e dei loro procuratori;

o   i dettagli del fascicolo processuale dai quali sia possibile risalire ad informazioni di carattere personale e riservato, anche attraverso l’interrogazione di altre banche dati.

Per poter eseguire la consultazione è necessario individuare l’ufficio giudiziario -attraverso una scelta guidata per area geografica- e, quindi, indicare la tipologia di procedimento (registro) a cui si è interessati:

  • o   Contenzioso Civile
  • o   Diritto del Lavoro
  • o   Volontaria Giurisdizione
  • o   Procedure Concorsuali
  • o   Esecuzioni Mobiliari
  • o   Esecuzioni Immobiliari
  • o   Procedimenti civili presso l’ufficio del Giudice di Pace

Il sistema propone un insieme di paramentri di ricerca del procedimento in funzione del tipo di registro selezionato.

 

La consultazione internet, che consente di ridurre le code agli sportelli, è disponibile relativamente alla cognizione e alle esecuzioni per oltre 130 uffici e 60 sezioni distaccate; è in corso di diffusione il sistema per la consultazione degli uffici dei giudici di pace. Gli utenti esterni registrati presso un punto di accesso autorizzato al processo telematico possono accedere ai dati in tempo reale nonché al fascicolo informatico, ossia agli atti in formato elettronico, depositati dalle parti o dal giudice, nonché ai documenti scansionati. Questa tipologia di consultazione "evoluta" è possibile per la cognizione su 45 tribunali italiani e 5 corti d'appello e per le esecuzioni su 42 tribunali italiani.

 

Principali applicazioni del P.C.T. (area II)

-       

Le principali applicazioni del PCT si possono riassumere in tre macro aree, la seconda delle quali qui sotto riportata: 

        DEPOSITO TELEMATICO ATTI DI PARTE

 L'infrastruttura consente il deposito telematico di documenti informatici a valore legale, firmati digitalmente e trasmessi tramite punto di accesso e gestore centrale su canali sicuri (autenticati e criptati); gli atti, accettati dalla cancelleria, vengono archiviati e conservati nel fascicolo informatico; essi sono in formato PDF e vengono accompagnati da dati strutturati (in formato XML) che alimentano in automatico i registri di cancelleria. Ciò consente in sintesi i seguenti risparmi:

* riduzione degli oneri di accesso agli uffici giudiziari

* riduzione degli oneri relativi alla gestione cartacea dei procedimenti

* riduzione dei tempi di lavoro amministrativi all'interno degli uffici giudiziari

* possibilità di recuperare personale per attività connesse alla giurisdizione.

 

Principali applicazioni del P.C.T. (area III)

Tratto del sito del Ministero della Giustizia:

Le principali applicazioni del PCT si possono riassumere in tre macro aree, la terza delle quali qui sotto riportata

-         COMUNICAZIONI TELEMATICHE

L'art. 51 del D.L. 112/2008 del 25 giugno 2008 (modificato dal D.L. 193/2009, convertito con modificazioni, dalla L. 24/2010) stabilisce che con decreto del Ministro (per ufficio giudiziario) le notificazioni e le comunicazioni, indirizzate dagli uffici giudiziari agli avvocati o ai consulenti tecnici, vengano effettuate soltanto per via telematica, utilizzando l'infrastruttura PCT. Il messaggio, con allegato l'eventuale provvedimento del giudice, redatto con la consolle del magistrato o scansionato dalla cancelleria, è inviato all'indirizzo elettronico del destinatario, che corrisponde alla casella di posta elettronica certificata integrata nel punto di accesso. La funzionalità di invio è integrata nel registro di cancelleria (SICID per la cognizione e SIECIC per le esecuzioni), ed avviene in automatico, a seguito dell'aggiornamento del registro stesso da parte del cancelliere, ai destinatari dotati di indirizzo elettronico; la ricevuta di posta certificata è automaticamente inserita nel fascicolo informatico.


Le comunicazioni telematiche di cancelleria, che permettono all'Ufficio Giudiziario di comunicare gli eventi previsti per legge ad avvocati ed ausiliari del giudice con l'uso della Posta Elettronica Certificata;

Ai sensi della normativa vigente, le comunicazioni prescritte dalla legge o dal giudice vengono inviate, nei casi in cui non sia previsto diversamente, direttamente all’indirizzo di Posta Elettronica Certificata (PEC) del soggetto destinatario. Il DM 44/2011 e le specifiche tecniche di cui al provvedimento del 18 luglio 2011 regolamentano le modalità di invio.

 

I benefici delle comunicazioni telematiche sono in sintesi:

* riduzione a "zero" dei tempi di comunicazione ai professionisti e dei tempi successivi all'emissione del provvedimento

* risparmio del tempo di lavoro degli ufficiali giudiziari (dal 30% al 40%)

* risparmio del tempo di lavoro degli addetti di cancelleria (dal 20% al 30%)

* risparmio dei costi di stampa (toner, buste, notifica e spese postali)

* risparmio dei costi per la notifica a mezzo posta.

 

Quali sono le novità del P.C.T.

Nei mesi  scorsi è stato pubblicato il D.L. 90/2014 che contiene delle importanti novità in merito al Processo Civile Telematico ed all’entrata in vigore dell’obbligatorietà del deposito telematico degli atti processuali da parte degli avvocati, dei professionisti ausiliari del Giudice e dei CTU, modificando parzialmente quanto già previsto nella Legge Stabilità 2013 che allego per conoscenza.

Si riportano di seguito le maggiori novità introdotte dal Decreto-legge 24 giugno 2014 n. 90 in materia di processo telematico, per agevolare la lettura:

1. Entrata in vigore obbligatorietà deposito telematico (art. 44, D.L. n. 90/2014)

     · Dal 30 giugno 2014 obbligo deposito telematico per tutte le procedure (procedure concorsuali, esecuzioni, contenzioso civile, lavoro, volontaria giurisdizione) iscritte a ruolo dal 30 giugno 2014.

     · Dal 31 dicembre 2014 obbligo di deposito telematico degli atti relativi ai procedimenti già pendenti alla data del 30 giugno 2014 e indicati dall’art. 16-bis, co. 4 D.L. n. 179/2012.

     · Dal 30 giugno 2014, facoltà di deposito telematico per gli atti relativi ai procedimenti già pendenti alla data del 30 giugno 2014 e indicati dall’art. 16-bis, co. 4 D.L. n. 179/2012 e per gli ulteriori atti per i quali sia stato rilasciato, all’ufficio giudiziario, il valore legale da parte di DGSIA.

2. Momento del perfezionamento del deposito telematico (art. 51, D.L. n. 90/2014)

L’art. 51 del decreto legge da una parte conferma, come momento di perfezionamento del deposito degli atti telematici, quello indicato dalla ricevuta di avvenuta consegna della PEC generata dal gestore PEC del Ministero della Giustizia, dall’altra prevede espressamente che il deposito è tempestivamente eseguito quando la ricevuta di avvenuta consegna arriva entro la fine del giorno di scadenza applicandosi le disposizioni di cui all'articolo 155, co. 4 e 5 c.p.c.

3. Deposito telematico e limite 30 MB (art. 51, D.L. n. 90/2014)

L’art. 51 D.L. cit. stabilisce che, nel caso in cui “la busta” da depositare telematicamente ecceda il limite di capacità (30 MB) previsto dalle regole tecniche, sarà possibile procedere al successivo invio di ulteriori “buste”, che però potranno considerarsi tempestive se depositate (tutte) entro il termine (ore 23:59 del giorno di scadenza).

4. Sottoscrizione del verbale di udienza (art. 45, D.L. n. 90/2014)

L’art. 45, co. 1, lett. a) del decreto legge, modificando l’art. 126, co. 2 c.p.c. e l’art. 207, co. 2 c.p.c., elimina l’obbligo di sottoscrizione del verbale di udienza da parte dei terzi (ad es., testi, C.T.U.) prevedendo che lo stesso sia firmato digitalmente dal cancelliere il quale, nel caso di altri “intervenuti” all’udienza, dà ai medesimi lettura del processo verbale.

5. Copie informatiche e poteri di autentica (art. 52, D.L. n. 90/2014)

L’art. 52 del decreto legge stabilisce che «il difensore, il consulente tecnico, il professionista delegato, il curatore ed il commissario giudiziale» possano estrarre con modalità telematiche, copie analogiche o informatiche degli atti e dei provvedimenti ed attestare «la conformità delle copie estratte ai corrispondenti atti contenuti nel fascicolo informatico» con totale esenzione del pagamento dei diritti di copia.

Le disposizioni di cui all’art. 52, D.L. n. 90/2014 «non si applicano agli atti processuali che contengono provvedimenti giudiziali che autorizzano il prelievo di somme di denaro vincolate all’ordine del giudice».

6. Domicilio digitale (art. 52, D.L. n. 90/2014)

L’art. 52 del decreto legge aggiunge l’art. 16-sexies al D.L. n. 179/12 per cui, salvo quanto previsto dall’art. 366 c.p.c., quando la legge prevede che le notifiche di atti in materia civile al difensore siano eseguite, ad istanza di parte, presso la cancelleria dell’ufficio giudiziario, alla notifica in cancelleria può procedersi quando non sia possibile, per causa imputabile al destinatario, la notifica presso l’indirizzo PEC, risultante da INIPEC e REGINDE (registro generale degli indirizzi elettronici, tenuto dal Ministero della Giustizia).

DIFENSORI D'UFFICIO

Difensore d’ufficio

Il nostro codice di procedura penale (art. 97) prevede che in tutte le ipotesi nelle quali l’imputato deve essere assistito da un difensore e non provveda alla sua nomina, gli venga nominato un difensore d’ufficio, che ovviamente cessa dalla sua attività non appena l’imputato provveda a nominarne uno di fiducia. 

L’istituto va considerato vanto di civiltà giuridica di uno stato democratico, che garantisce, fin dal suo sorgere, la difesa tecnica alla persona indagata.

La disciplina della difesa d’ufficio ha subìto e continua a subire cambiamenti, in linea con la volontà di rendere effettiva l’equiparazione tra la difesa d’ufficio e la difesa di fiducia. In particolare il legislatore ha cercato di equiparare le due figure in primo luogo garantendo alta professionalità del difensore d’ufficio, il quale viene iscritto in determinati elenchi; attualmente, con l’ultima riforma (Decreto legislativo 30.01.2015 n. 6, entrato in vigore il 20.02.2015), si prevede che l’elenco dei difensori d’ufficio (ora tenuto presso ciascun consiglio dell’ordine circondariale) venga unificato su base nazionale, attribuendo al Consiglio Nazionale Forense la competenza in ordine alle iscrizioni e al periodico aggiornamento.

E’, inoltre, stata elevata a cinque anni - in precedenza erano due - la pregressa esperienza professionale in materia penale o, in alternativa, il conseguimento del titolo di specialista in diritto penale. Ciò per comprendere come l’avvocato d’ufficio debba essere necessariamente persona con esperienza nel settore penale e adeguatamente preparato non solo per pregressa esperienza professionale, ma anche per aver conseguito l’apposito titolo in scuole di specializzazione.

Il difensore d’ufficio entra nella scena processuale in momenti che possono essere differenti: o sin dall’inizio, con il primo atto garantito per il quale si prevede l’assistenza del difensore, oppure anche in seguito nel caso di rinuncia, assenza, revoca o incompatibilità del precedente difensore. L’indagato viene subito avvertito di chi sia il suo difensore d’ufficio, e lo stesso viene altresì informato dell’obbligo di retribuzione salvo che l’indagato non possa accedere al patrocinio a spese dello Stato. Questo perché è diffusa l’opinione della gratuità della difesa d’ufficio, quando invece viene espressamente riconosciuta la retribuzione per il difensore, circostanza che trova ampia conferma nell’art. 369 bis c.p.p.

 

Ecco, ricapitolando, le domande più frequenti circa il Difensore d’Ufficio:

1)      Quando viene nominato il difensore d’ufficio?

Il difensore d’ufficio viene nominato dall’Autorità Giudiziaria o dalle Forze dell’Ordine quando un soggetto indagato per un fatto di reato non abbia nominato o non voglia nominare un difensore di fiducia.

2)      Quando cessano gli effetti della nomina del difensore d’ufficio?

Quando viene incaricato un professionista scelto dall’interessato, ovvero un difensore di fiducia o al termine del processo.

3)      Il difensore d’ufficio va retribuito per l’attività svolta?

Si, il difensore d’ufficio deve essere retribuito per l’attività, secondo le tariffe professionali vigenti dalla parte difesa.

La difesa d’ufficio non va, infatti, confusa con il patrocinio a spese dello Stato che prevede l’assistenza gratuita in favore delle persone non abbienti.